Il Fisco va in ferie e non invierà avvisi bonari ai contribuenti: le date della ‘tregua’

Avvisi bonari e lettere di compliance le date dello stop all’invio. Quello che devono sapere i contribuenti.

L’anno fiscale non manca certo di appuntamenti e scadenze che i contribuenti italiani devono tenere bene a mente. Anche semplici ritardi di pochi giorni nella consegna di un documento, nel versamento di una quota o nell’adempimento di un obbligo fiscale, comportano delle conseguenze poco piacevoli, in genere una sanzione. Ma in questo fitto calendario di impegni, comprensivo di proroghe e rinvii, esistono anche dei periodi di tregua.

Stop avvisi e lettere compliance dal Fisco, agosto e dicembre
Stop avvisi del Fisco – computer-idea.it

Dei periodi cioè nei quali il Fisco concede una boccata d’ossigeno ai contribuenti. Le indicazioni di legge sono precise e nella tregua fiscale è sospesa anche la spedizione di avvisi bonari e lettere di compliance. Queste ultime ricordiamo non sono comunicazioni di accertamento, ma inviti a verificare la propria posizione fiscale ed eventualmente a mettersi in regola.

Date della sospensione degli invii, il Fisco si ferma

pausa invio lettere compliance avvisi bonari
Calendario, periodo di stop del Fisco – computer-idea.it

Il decreto Adempimenti chiarisce le situazioni già previste per lo stop agli invii fiscali, individuando con maggiore esattezza quello che ricade nella sospensione. Allo stesso tempo spiega quando non si applica la sospensione nell’invio delle comunicazioni, cioè casi di indifferibilità e urgenza. Le date indicate nel decreto Adempimenti sono dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, periodi nei quali è effettivo lo stop nella spedizione di avvisi bonari e lettere di compliance.

In questi periodi è sospeso l’invio di comunicazioni ai contribuenti concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi; comunicazioni riguardanti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni; lettere di invito per l’adempimento spontaneo; comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute per redditi soggetti a tassazione separata.

Bisogna però tener presente che esistono dei casi di indifferibilità e urgenza per i quali non c’è il fermo. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che questi casi sono quelli in cui c’è pericolo per la riscossione. Sono i casi in cui se non si procede con l’invio della notifica o dell’atto, l’ente perde il diritto a pretendere la riscossione dei tributi, perché scadono i termini dell’accertamento. In altre parole lo stop non si applica se è messo in pericolo il diritto alla riscossione delle imposte o se la notifica ha per oggetto un reato.

L’indifferibilità e l’urgenza sono chiariti con alcuni esempi del Fisco che non devono essere però considerati esaustivi della casistica. Per concludere la sospensione all’invio di avvisi e lettere di compliance, decisa dal decreto Adempimenti (per agosto e dicembre di ogni anno), si aggiunge allo stop già previsto dalla norma, considerando però l’esistenza di casi in cui lo stop non si applica per indifferibilità e urgenza.

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