La Cassazione ha sancito che l’Agenzia delle Entrate dovrà restituire i soldi ai contribuenti. È stata riconosciuta l’immediata esecutività.
Arrivano notizie positive per i contribuenti da parte della Cassazione a seguito della decisione presa di recente. La Corte ha riconosciuto l’immediata esecutività delle sentenze dei giudici tributari di condanna dell’Agenzia delle Entrate.
Di recente la Corte di Cassazione è intervenuta con una pronuncia decisamente favorevole per i contribuenti. I giudici di legittimità hanno stabilito, con la sentenza n. 12074/20224, che le sentenze con cui l’amministrazione finanziaria è condannata a pagare specifiche somme di denaro ai contribuenti sono esecutive fin da subito.
Quanto stabilito fa riferimento a tutte le pronunce che sono state emesse dopo il 1° gennaio 2016. Vediamo quindi nel dettaglio cosa ha stabilito l’organo giuridico e qual è la posizione dei contribuenti in riferimento alla possibilità di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Novità dalla Cassazione: l’Agenzia delle Entrate dovrà rimborsare i contribuenti
La Corte di Cassazione è partita dall’analisi della disciplina presente nel d.lgs. 546/1992, il c.d. Codice del processo tributario. In particolare, l’articolo 69 della normativa in commento, a seguito delle modifiche implementate con il d.lgs. 156/2015, che fa emergere come sia il legislatore a ritenere che le pronunce di condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di somme ai contribuenti siano esecutive fin da subito.
A rafforzare la posizione del contribuente c’è il riconoscimento della possibilità di ricorrere al giudizio di ottemperanza, che può essere manifestarsi davanti alla Commissione tributaria (provinciale o regionale). Inoltre, la Cassazione sottolinea la completa compatibilità delle norme del codice di procedura civile con quelle del processo tributario.
La normativa è stata resa ancora più di valore con la circolare n. 38/E/2015, la quale sottolinea che ai fini dell’immediata efficacia delle pronunce il giudice non può effettuare alcuna modifica (il passaggio in giudicato) e la stessa opera anche alle ipotesi di condanna degli enti finanziari. In caso di sentenze non ancora definitive il legislatore ha previsto che per somme oltre i 10.000€, il giudice possa fissare l’obbligo di prestare idonea garanzia.
Il contribuente assume un ruolo ancora più forte grazie anche alla possibilità di ricorrere al giudizio di ottemperanza, nel momento in cui l’ente non si conformi a quanto stabilito. Questo procedimento potrà essere attivato, davanti alla Commissione tributaria di riferimento nei 90 giorni dalla notifica della sentenza di condanna.